LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 8
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1973
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni: | ||
Parte spesa | ||
a)Variazioni in diminuzione: | ||
Cap.75100 | " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " | |
L.200.000.000 | ||
b) | Variazioni in aumento: | |
Cap.72610 | " Contributi annui costanti sui mutui contratti dai Comuni e loro Consorzi con bilancio deficitario per l'acquisizione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865 " | |
L.80.000.000 | ||
(Titolo II - Sezione IV - Categoria 3a - Rubr. 15). | ||
Cap.72620 | " Contributi annui costanti sui mutui contratti dai Comuni e loro Consorzi con bilancio deficitario per la urbanizzazione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865 " | L.120.000.000 |
(Titolo II - Sezione IV - Categoria 3a - Rubr. 15). |
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame e' modificata relativamente a "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comunita' montani, consorzi di enti locali"
Si riportano i commi 1 e 3 dell'art.1 della L.R. 17 marzo 1975 n.17:
"In base al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, puo' essere dalla Giunta regionale delegata al presidente o a singoli assessori, tra l'altro, anche l'emanazione dei seguenti atti relativi alla gestione di fondi regionali: approvazione di progetti e concessione di contributi gia' previsti in programmi deliberati dal Consiglio o dalla Giunta; concessione e liquidazione di acconti sulla base di documentazione giustificativa; nomina di collaudatori; determinazione e liquidazione definitiva di contributi a saldo o conguaglio."
"Gli atti di cui sopra possono essere assunti dal presidente o dall'assessore o dagli uffici regionali delegati nell'ambito delle singole prenotazioni di spesa eventualmente determinate all'atto dell'approvazione dei programmi da parte del Consiglio o della Giunta. Tali prenotazioni possono costituire, ove espressamente stabilito nel programma stesso, impegno di spesa ai sensi dell'art. 49 del RD 18 novembre 1923 n. 2440."