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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 8

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962 N. 167 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 Sito esterno(1)(2)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1973

Art. 6
Qualora i Comuni non possano provvedere, direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni stessi per il finanziamento delle spese per gli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge, la parte residua del debito di rata d' ammortamento che non sia coperta dal contributo annuo della Regione è garantita nel capitale e negli interessi da fideiussione regionale.
La forza di tale fideiussione, in caso di mancato pagamento da parte dei Comuni o loro Consorzi della rata d' ammortamento a loro carico, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli Istituti mutuanti entro 60 giorni dalla comunicazione da parte degli Istituti stessi del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1932 n. 2440.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli Enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del 2 comma del presente articolo.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame e' modificata relativamente a "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comunita' montani, consorzi di enti locali"

Si riportano i commi 1 e 3 dell'art.1 della L.R. 17 marzo 1975 n.17:

"In base al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, puo' essere dalla Giunta regionale delegata al presidente o a singoli assessori, tra l'altro, anche l'emanazione dei seguenti atti relativi alla gestione di fondi regionali: approvazione di progetti e concessione di contributi gia' previsti in programmi deliberati dal Consiglio o dalla Giunta; concessione e liquidazione di acconti sulla base di documentazione giustificativa; nomina di collaudatori; determinazione e liquidazione definitiva di contributi a saldo o conguaglio."

"Gli atti di cui sopra possono essere assunti dal presidente o dall'assessore o dagli uffici regionali delegati nell'ambito delle singole prenotazioni di spesa eventualmente determinate all'atto dell'approvazione dei programmi da parte del Consiglio o della Giunta. Tali prenotazioni possono costituire, ove espressamente stabilito nel programma stesso, impegno di spesa ai sensi dell'art. 49 del RD 18 novembre 1923 n. 2440."

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