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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 8

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962 N. 167 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 Sito esterno(1)(2)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1973

Art. 8
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti limiti di impegno: L.80.000.000 per l'esercizio finanziario 1972; L.140.000.000 per l'esercizio finanziario 1973.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.80.000.000 per l'esercizio 1972; L.220.000.000 per gli esercizi dal 1973 al 1986; L.140.000.000 per l'esercizio 1987.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti limiti di impegno: L.120.000.000 per l'esercizio 1972; L.210.000.000 per l'esercizio 1973.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.120.000.000 per l'esercizio 1972; L.330.000.000 per gli esercizi dal 1973 al 2001; L.210.000.000 per l'esercizio 2002.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame e' modificata relativamente a "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comunita' montani, consorzi di enti locali"

Si riportano i commi 1 e 3 dell'art.1 della L.R. 17 marzo 1975 n.17:

"In base al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, puo' essere dalla Giunta regionale delegata al presidente o a singoli assessori, tra l'altro, anche l'emanazione dei seguenti atti relativi alla gestione di fondi regionali: approvazione di progetti e concessione di contributi gia' previsti in programmi deliberati dal Consiglio o dalla Giunta; concessione e liquidazione di acconti sulla base di documentazione giustificativa; nomina di collaudatori; determinazione e liquidazione definitiva di contributi a saldo o conguaglio."

"Gli atti di cui sopra possono essere assunti dal presidente o dall'assessore o dagli uffici regionali delegati nell'ambito delle singole prenotazioni di spesa eventualmente determinate all'atto dell'approvazione dei programmi da parte del Consiglio o della Giunta. Tali prenotazioni possono costituire, ove espressamente stabilito nel programma stesso, impegno di spesa ai sensi dell'art. 49 del RD 18 novembre 1923 n. 2440."

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