Art. 1
Per agevolare l'acquisizione delle aree di cui alla
legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla
legge 22 ottobre 1971 n. 865 sono concessi ai Comuni e loro Consorzi con bilancio deficitario contributi annui costanti nella misura del 2,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre per gli scopi di cui alla presente legge con Istituti di Credito all'uopo autorizzati fino ad un massimo di 15 annualità.
Art. 2
Per agevolare l'urbanizzazione delle aree di cui alla
legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla
legge 22 ottobre 1971 n. 865 sono concessi ai Comuni e loro Consorzi con bilancio deficitario contributi annui costanti nella misura del 2,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre per gli scopi di cui alla presente legge con Istituti di Credito all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di 30 annualità.
Art. 3
I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 della presente legge potranno essere concessi direttamente al Comune o Consorzio di Comuni in unica soluzione annua posticipata o, alternativamente, all'Istituto di Credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata secondo le scadenze delle rate d' ammortamento del mutuo.
Art. 4
La ripartizione dei contributi di cui alla presente legge è disposta sulla base di appositi programmi, uno riferentesi all'anno 1972 ed un altro afferente l'anno 1973.
I programmi di ripartizione di cui sopra sono predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale.
Nel predisporre i programmi dovranno essere particolarmente considerate le condizioni di bilancio degli Enti richiedenti nonchè le domande degli Enti stessi tese ad acquisire o ad urbanizzare aree da destinare alla costruzione di alloggi economici e popolari.
La Giunta regionale provvederà alla concessione dei contributi in base al programma approvato dal Consiglio regionale.
Dopo l'approvazione del programma da parte del Consiglio, la Giunta, con sua delibera, potrà delegare il Presidente della Giunta o un componente della stessa a concedere con decreto il contributo previsto nel programma ed altresì a stabilire, agli effetti dell'art. 3, l'Ente destinatario del contributo.
Art. 5
Per le domande pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 ottobre 1972, ai sensi dell'
art. 47 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , e prioritariamente per gli importi finanziari non soddisfatti sul fondo speciale di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 865, sarà predisposto un programma di concessione di contributi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande successive alla data predetta dovranno essere presentate entro il 30 maggio 1973.
Art. 6
Qualora i Comuni non possano provvedere, direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni stessi per il finanziamento delle spese per gli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge, la parte residua del debito di rata d' ammortamento che non sia coperta dal contributo annuo della Regione è garantita nel capitale e negli interessi da fideiussione regionale.
La forza di tale fideiussione, in caso di mancato pagamento da parte dei Comuni o loro Consorzi della rata d' ammortamento a loro carico, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli Istituti mutuanti entro 60 giorni dalla comunicazione da parte degli Istituti stessi del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1932 n. 2440.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli Enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del 2 comma del presente articolo.
Art. 7
Per poter usufruire della garanzia fideiussoria regionale i Comuni dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;
b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate d' ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'Istituto mutuante, facendone preciso obbligo al Tesoriere Comunale;
c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua d' ammortamento a loro carico.
Essi dovranno altresì produrre un' attestazione del loro Tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tale fine le prime entrate non delegate riscosse dall'Ente.
Art. 8
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti limiti di impegno: L.80.000.000 per l'esercizio finanziario 1972; L.140.000.000 per l'esercizio finanziario 1973.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.80.000.000 per l'esercizio 1972; L.220.000.000 per gli esercizi dal 1973 al 1986; L.140.000.000 per l'esercizio 1987.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti limiti di impegno: L.120.000.000 per l'esercizio 1972; L.210.000.000 per l'esercizio 1973.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.120.000.000 per l'esercizio 1972; L.330.000.000 per gli esercizi dal 1973 al 2001; L.210.000.000 per l'esercizio 2002.
Art. 9
Per far fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 6 della presente legge è disposta l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 e successivi di un capitolo denominato: " Fondo di garanzia per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fideiussoria a favore di Comuni sui mutui contratti dagli stessi per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree di cui è previsto l'esproprio in base alla
legge 22 ottobre 1971 n. 865 e alla
legge 18 aprile 1962 n. 167 ", con uno stanziamento di L.10.000.000.
Il capitolo istituito ai sensi del precedente comma viene incluso nell'elenco n. 1 " Spese obbligatorie e d' ordine " annesso allo stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 e di quello degli esercizi successivi.
Art. 10
Per l'esercizio finanziario 1972, al finanziamento della complessiva spesa di L.200.000.000 si provvede mediante il prelievo della corrispondente somma dal fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.
Alla maggiore spesa di complessive L.360.000.000 prevista per l'esercizio 1973, rispetto alla spesa prevista per l'esercizio 1972, l'Amministrazione regionale fa fronte con il naturale incremento della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'
art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281 .
Art. 11
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni: |
Parte spesa |
a)Variazioni in diminuzione: |
Cap.75100 |
" Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " |
L.200.000.000 |
b) |
Variazioni in aumento: |
Cap.72610 |
" Contributi annui costanti sui mutui contratti dai Comuni e loro Consorzi con bilancio deficitario per l'acquisizione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865 " |
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L.80.000.000 |
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(Titolo II - Sezione IV - Categoria 3a - Rubr. 15). |
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Cap.72620 |
" Contributi annui costanti sui mutui contratti dai Comuni e loro Consorzi con bilancio deficitario per la urbanizzazione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865 " |
L.120.000.000 |
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(Titolo II - Sezione IV - Categoria 3a - Rubr. 15). |
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Art. 12
Con legge di approvazione o di variazione del bilancio nell'esercizio 1973 potranno essere introdotte variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per l'esercizio stesso sui due capitoli istituiti ai sensi del precedente articolo.