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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 9

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 8 SULLE " INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1973

Art. 1
Ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sulle " Indennità ai Consiglieri regionali ", la Regione Emilia - Romagna provvede, con decorrenza dal 12 aprile 1972, alla copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea, derivanti da infortuni, dei componenti in carica del Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna, assumendone parzialmente l'onere.
Il contratto di assicurazione è cumulativo a favore dei Consiglieri in carica e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:
- L.40.000.000 in caso di morte;
- L.50.000.000 in caso di invalidità permanente;
- L.10.000 di diaria, in caso di invalidità temporanea.
L'aggiudicazione del contratto avviene mediante licitazione privata esperita dall'Ufficio di Presidenza tra istituti di comprovata solidità ed è subordinata all'approvazione del Consiglio regionale. Alla stipula della conseguente polizza è autorizzato il Presidente del Consiglio.

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