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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 9

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 8 SULLE " INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1973

Art. 2
Le norme dell'art. 1, 3 comma, sono applicabili per l'aggiudicazione dei contratti da stipularsi successivamente al 31 dicembre 1972, al termine della efficacia di quello stipulato per il periodo dal 12 aprile 1972 al 31 dicembre 1972, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 43 del 9 marzo 1972.
Ove non fosse possibile esperire le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto entro il 31 dicembre 1972, il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a sottoscrivere una polizza per la proroga, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, del contratto in corso.

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