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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 9

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 8 SULLE " INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1973

Art. 3
Il 30% del premio di assicurazione è posto a carico del Fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Emilia - Romagna; il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.

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