LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 9
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 8 SULLE " INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 24 gennaio 1973
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sulle " Indennità ai Consiglieri regionali ", la Regione Emilia - Romagna provvede, con decorrenza dal 12 aprile 1972, alla copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea, derivanti da infortuni, dei componenti in carica del Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna, assumendone parzialmente l'onere.
Il contratto di assicurazione è cumulativo a favore dei Consiglieri in carica e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:
- L.40.000.000 in caso di morte;
- L.50.000.000 in caso di invalidità permanente;
- L.10.000 di diaria, in caso di invalidità temporanea.
L'aggiudicazione del contratto avviene mediante licitazione privata esperita dall'Ufficio di Presidenza tra istituti di comprovata solidità ed è subordinata all'approvazione del Consiglio regionale. Alla stipula della conseguente polizza è autorizzato il Presidente del Consiglio.
Art. 2
Le norme dell'art. 1, 3 comma, sono applicabili per l'aggiudicazione dei contratti da stipularsi successivamente al 31 dicembre 1972, al termine della efficacia di quello stipulato per il periodo dal 12 aprile 1972 al 31 dicembre 1972, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 43 del 9 marzo 1972.
Ove non fosse possibile esperire le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto entro il 31 dicembre 1972, il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a sottoscrivere una polizza per la proroga, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, del contratto in corso.
Art. 3
Il 30% del premio di assicurazione è posto a carico del Fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Emilia - Romagna; il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.
Art. 4
L'onere di L.3.000.000 derivante dalla presente legge fa carico, per l'esercizio 1972, al capitolo 00100 " Spese per il funzionamento del Consiglio regionale " del bilancio 1972, e per gli esercizi successivi, ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 00100 del bilancio 1972, che verranno iscritti nei rispettivi bilanci.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1973