Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1973, n. 13

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER AZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ITTICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 27 febbraio 1973

Art. 4
La Regione Emilia - Romagna sottoscrive, all'atto della costituzione della società, una quota pari al venti per cento del capitale sociale iniziale, secondo quanto stabilito dall'art. 1 dell'accordo di cui allo allegato II, nei modi e nei tempi previsti dal terzo comma dell'art. 3 dell'allegato I.
Qualora si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 10 dell'accordo di cui all'allegato I, con la mancata adesione alla società dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara, o del Comune di Comacchio, o di entrambi, la Regione stessa è autorizzata a sottoscrivere le quote di competenza dei due enti sopra richiamati, rispettivamente del 10 per cento e del 5 per cento, portando in tal modo la partecipazione regionale al capitale della società fino al massimo del 35 per cento.

Espandi Indice