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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1973, n. 13

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER AZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ITTICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 27 febbraio 1973

Art. 5
Al Consiglio regionale spetta la designazione di due membri del Consiglio di Amministrazione, dei quali uno con funzioni di presidente, ai sensi dell' art. 4 degli accordi di cui all'allegato I e dell'art. 2 degli accordi di cui all'allegato II.
Il Consiglio regionale, secondo quanto previsto nell'accordo di cui all'allegato II, provvede inoltre alla designazione di un componente effettivo del Collegio sindacale con funzioni di presidente.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano indipendentemente dalla entità della partecipazione azionaria della Regione, ai sensi dell'articolo 2459 del Codice civile, fermo restando l'obbligo derivante dal quarto comma dell'articolo 2 dell'allegato I.

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