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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale13/04/2023

Data di pubblicazione della legge modificante : 08/03/1973

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 marzo 1973, n. 15

DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEGLI ASILI NIDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE STATALE 6- 12- 1971, N. 1044.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 dell' 8 marzo 1973

Titolo QUARTO
Art. 10
L'area da destinare ad asilo nido deve reperirsi in zona aperta, soleggiata, distante da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sedi di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.
Spetta al Regolamento di esecuzione specificare le caratteristiche dell'area e gli standards minimi di idoneità.
Art. 11
La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 25 e 60 posti - bambino.
I locali degli asili nido destinati all'accoglimento del bambino dovranno essere ubicati preferibilmente a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione, comunque, del seminterrato.
All'interno dell'asilo nido devono considerarsi
fondamentali i seguenti spazi:
- atrio
- spazio per i lattanti
- spazio per i semi - divezzi
- spazio per i divezzi
- servizi generali
Il rapporto minimo fra la superficie utile netta e la ricettività è fissato in mq 9,5 per ogni posto - bambino.
Art. 12
Il personale degli asili nido comunali o consorziali è a tutti gli effetti dipendente del Comune o del Consorzio di Comuni.
Sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti dal personale di servizio degli asili nido al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'articolo seguente ed i posti - bambino è determinato nella misura di una unità per ogni 5 posti - bambino.
Tutto il personale operante negli asili nido è partecipe della funzione educativa secondo il principio del lavoro di gruppo.
Art. 13
In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi è richiesto, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice dell'infanzia e di puericultrice, di cui alla legge statale 19- 7- 1940, n. 1098, il diploma di Stato di assistente di infanzia o il diploma di scuola media superiore.
La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione.
La frequenza ai corsi potrà essere iniziata non oltre il periodo di un anno dall'eventuale conferimento dell'incarico provvisorio.
Trascorso un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, potrà accedere ai corsi di qualificazione il personale fornito di diploma di scuola media dell'obbligo, che abbia maturato almeno tre anni di servizio negli asili nido e che si trovi in possesso degli ulteriori requisiti che verranno specificati con successivi provvedimenti.
Art. 14
L'asilo nido si organizza in sezioni rispettivamente per i lattanti, i semi - divezzi ed i divezzi.
Esso rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi.
Art. 15
La vigilanza igienico - sanitaria è affidata alle Unità Locali dei Servizi Sanitari Sociali. Fino alla istituzione di queste, essa spetta all'Ufficio sanitario del Comune nel cui territorio è ubicato l'asilo nido.
Art. 16
L'assistenza sanitaria e psico - pedagogica ai bambini dell'asilo nido è affidata alle Unità Locali dei Servizi Sanitari Sociali. Fino alla istituzione di queste, essa viene assicurata dagli Enti gestori mediante l'intervento di equipes di specialisti.
Art. 17
Le norme di cui agli artt. 10, 11, 12, terzo comma e 15 della presente legge si estendono a tutti gli Enti e le Istituzioni sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione.
Art. 18
L'esecuzione della presente legge verrà disciplinata da un regolamento contenente le norme tecniche ed amministrative da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

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