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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 marzo 1973, n. 15

DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEGLI ASILI NIDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE STATALE 6- 12- 1971, N. 1044.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 dell' 8 marzo 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo PRIMO
Art. 1
E' compito dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni provvedere all'istituzione, alla gestione e al controllo degli asili nido, garantendone il coordinamento con gli altri interventi sociali nell'ambito dei rispettivi territori.
Art. 2
Il Consiglio Comunale, sulla base delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento della gestione degli asili nido.
Tale regolamento deve comunque indicare le forme di controllo e di verifica per il funzionamento dell'asilo nido e stabilire i criteri per la composizione del Consiglio di gestione dell'asilo nido e le modalità per la sua elezione.
All'interno del Consiglio di gestione degli asili nido deve essere equamente garantita la presenza di rappresentanti dei Consigli comunali o dei Consigli di quartiere o di frazione, ove esistenti, delle famiglie, degli operatori dell'asilo nido e delle formazioni sociali organizzate nel territorio comunale o consorziale.
Il regolamento inoltre deve fissare le competenze del Consiglio di gestione assicurandogli la possibilità di intervenire nella definizione dei programmi di attività dell'asilo nido, compresi gli orientamenti e i metodi educativi.
Tale regolamento deve garantire, per la gestione, la più ampia partecipazione delle famiglie, degli operatori e dei cittadini del territorio, anche attraverso le opportune forme assembleari.
Nel caso in cui l'asilo nido sia gestito da un consorzio, il regolamento è adottato dall'Assemblea del Consorzio, sentiti tutti i Consigli dei Comuni consorziati.
Titolo SECONDO
Art. 3
I contributi per la costruzione e la gestione degli asili nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Sito esterno, sono erogati dalla Regione ai Comuni o Consorzi di Comuni secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti e sulla base del piano regionale annuale di cui all'art. 5 della sopracitata legge.
Art. 4
Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni, con domanda indirizzata al Presidente della Regione, inoltrano le richieste di finanziamento per la costruzione di asili nido o il riadattamento di immobili già esistenti.
Ciascuna richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della deliberazione con la quale il Consigli Comunale o il Consorzio dei Comuni ha adottato la decisione di costruire e gestire almeno per venticinque anni uno o più asili nido con indicazione delle fonti di finanziamento;
b) dichiarazione della proprietà di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge n. 865 o indicazione di area individuata con conseguente precisazione dei criteri di acquisizione;
c) planimetria in scala 1/ 2000 o 1/ 5000 su cui sia indicata l'area riservata all'asilo nido, la sua superficie e la viabilità principale; gli insediamenti industriali compresi nel raggio di ml. 1000 e gli eventuali plessi scolastici esistenti od in progetto;
d) indicazione della spesa analitica complessiva prevista e dell'ammontare delle eventuali somme stanziate per la costruzione dell'asilo nido o il riattamento di edifici esistenti.
Art. 5
Sulla base delle richieste avanzate la Giunta regionale elabora il piano annuale fissando la graduatoria per l'assegnazione del contributo, la priorità dell'intervento, le norme e i tempi di attuazione.
L'assegnazione dei contributi, da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione, è comunque subordinata:
a) all'attestazione della piena ed effettiva disponibilità dell'area;
b) alla presentazione del progetto dell'asilo nido alla Giunta Regionale;
c) all'espletamento da parte del Comune o Consorzio di Comuni di tutte le formalità per l'aggiudicazione del relativo appalto entro il termine inderogabile di quattro mesi.
Gli eventuali contributi non assegnati per decorrenza dei termini verranno concessi secondo le priorità stabilite dal piano regionale.
I contributi per la costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione.
Art. 6
Non concorrono al contributo per la costruzione i Comuni o i Consorzi di Comuni per quegli asili nido che abbiano beneficiato, allo stesso fine, di finanziamenti o sovvenzioni concessi in forza di altre norme legislative, esclusa la legge 3- 12- 71, n. 1102 Sito esterno " Nuove norme per lo sviluppo della montagna ".
Art. 7
Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili nido.
Le richieste devono essere corredate dalla documentazione seguente:
a) deliberazione del Consiglio comunale con cui sia stata a suo tempo assunta la gestione comunale dell'asilo nido; indicazione della capienza potenziale ed effettiva dell'asilo nido; indicazione della capacità ricettiva potenziale dell'asilo nido;
b) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente; preventivo riferito all'esercizio in corso; o bilancio di previsione per l'asilo di imminente apertura, in cui siano espresse alle corrispondenti voci dell'entrata l'entità dell'onere assunto dal Comune e l'entità dell'eventuale concorso alle rette da parte delle famiglie e dei datori di lavoro;
c) organigramma del personale.
Art. 8
Concorrono all'assegnazione del contributo per la gestione:
a) i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione:
b) i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano costruito l'asilo nido prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Sito esterno;
c) i Comuni o Consorzi di Comuni che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano asili nido in immobili non di proprietà del Comune o del Consorzio di Comuni.
Sono esclusi gli asili nido comunali che beneficino allo stesso fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in forza di altra forma legislativa.
Titolo TERZO
Art. 9
Spetta al Consiglio regionale:
a) determinare i criteri prioritari per l'assegnazione dei contributi per la costruzione e la gestione;
b) approvare il piano regionale annuale. Spetta alla Giunta regionale:
a) elaborare il piano regionale annuale nei tempi previsti dall'art. 5 della legge 6- 12- 1971, n. 1044 Sito esterno;
b) deliberare in ordine alla concessione dei contributi.
Spetta al Presidente della Giunta regionale emanare i decreti di assegnazione dei contributi previa conforme deliberazione della Giunta.
Titolo QUARTO
Art. 10
L'area da destinare ad asilo nido deve reperirsi in zona aperta, soleggiata, distante da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sedi di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.
Spetta al Regolamento di esecuzione specificare le caratteristiche dell'area e gli standards minimi di idoneità.
Art. 11
La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 25 e 60 posti - bambino.
I locali degli asili nido destinati all'accoglimento del bambino dovranno essere ubicati preferibilmente a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione, comunque, del seminterrato.
All'interno dell'asilo nido devono considerarsi
fondamentali i seguenti spazi:
- atrio
- spazio per i lattanti
- spazio per i semi - divezzi
- spazio per i divezzi
- servizi generali
Il rapporto minimo fra la superficie utile netta e la ricettività è fissato in mq 9,5 per ogni posto - bambino.
Art. 12
Il personale degli asili nido comunali o consorziali è a tutti gli effetti dipendente del Comune o del Consorzio di Comuni.
Sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti dal personale di servizio degli asili nido al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'articolo seguente ed i posti - bambino è determinato nella misura di una unità per ogni 5 posti - bambino.
Tutto il personale operante negli asili nido è partecipe della funzione educativa secondo il principio del lavoro di gruppo.
Art. 13
In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi è richiesto, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice dell'infanzia e di puericultrice, di cui alla legge statale 19- 7- 1940, n. 1098, il diploma di Stato di assistente di infanzia o il diploma di scuola media superiore.
La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione.
La frequenza ai corsi potrà essere iniziata non oltre il periodo di un anno dall'eventuale conferimento dell'incarico provvisorio.
Trascorso un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, potrà accedere ai corsi di qualificazione il personale fornito di diploma di scuola media dell'obbligo, che abbia maturato almeno tre anni di servizio negli asili nido e che si trovi in possesso degli ulteriori requisiti che verranno specificati con successivi provvedimenti.
Art. 14
L'asilo nido si organizza in sezioni rispettivamente per i lattanti, i semi - divezzi ed i divezzi.
Esso rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi.
Art. 15
La vigilanza igienico - sanitaria è affidata alle Unità Locali dei Servizi Sanitari Sociali. Fino alla istituzione di queste, essa spetta all'Ufficio sanitario del Comune nel cui territorio è ubicato l'asilo nido.
Art. 16
L'assistenza sanitaria e psico - pedagogica ai bambini dell'asilo nido è affidata alle Unità Locali dei Servizi Sanitari Sociali. Fino alla istituzione di queste, essa viene assicurata dagli Enti gestori mediante l'intervento di equipes di specialisti.
Art. 17
Le norme di cui agli artt. 10, 11, 12, terzo comma e 15 della presente legge si estendono a tutti gli Enti e le Istituzioni sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione.
Art. 18
L'esecuzione della presente legge verrà disciplinata da un regolamento contenente le norme tecniche ed amministrative da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 marzo 1973

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