LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973
Art. 4
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente si applica anche per la scelta che, ai sensi dell'articolo 13 n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 4 , deve essere effettuata tra i funzionari, in possesso dei requisiti prescritti dalle rispettive disposizioni di legge, trasferiti o comandati alla Regione, del Presidente, del Segretario e dei componenti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211 , e alle lettere a) e b) degli articoli 13, 14 e 17 dello stesso decreto presidenziale nonchè, rispettivamente, alla lettera b) del citato articolo 2 e alla lettera c) dei citati articoli 13, 14 e 17.
Il Medico provinciale, quando sia il caso di avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934 n. 1265, sostituito dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854 , dovrà informarne preventivamente il Presidente della Giunta regionale, comunicando anche le sue proposte per l'eventuale applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35 del testo unico delle leggi sanitarie suddetto.
La disposizione contenuta nel primo comma si applica anche per la costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per soli titoli ai posti di Ufficiale Sanitario, prevista dall'articolo 6 del DPR 23 ottobre 1963, n. 2211 , fatta eccezione per il Presidente della Commissione, per il quale vige l'indicazione contenuta nel citato articolo 6.