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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973

Art. 2
I membri non di diritto del Consiglio provinciale di Sanità sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, primo comma lettera c), della legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio è incaricato di presiedere il Consiglio provinciale di Sanità.
Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di Sanità sono disimpegnate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.

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