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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973

Art. 3
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti previste dagli articoli 8 e 10 del DPR 23 ottobre 1963, n. 2211 Sito esterno, sono presiedute da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali con almeno dieci anni di anzianità nella carriera medesima. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta, previste dall'art. 12 del suddetto decreto, sono presiedute da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, con almeno 5 anni di anzianità nella carriera medesima.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.
Delle Commissioni medesime non fa parte il componente di cui alla lettera a) dei citati articoli 8, 10 e 12.
Le Commissioni di cui al primo comma sono nominate dal Medico provinciale o dal Veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze per materia e per territorio. Il Medico o il Veterinario provinciali, per la scelta del Presidente, del componente di cui alla lettera b) e di uno dei componenti di cui alla lettera c) degli articoli 8, 10 e 12 del
DPR 23 ottobre 1963, n. 2211 Sito esterno e del Segretario, devono attenersi alle segnalazioni dell'Assessore regionale alla Sanità. Quello dei componenti di cui alla lettera c) dei citati articoli 8, 10 e 12, che è scelto fra una terna proposta dall'Ordine dei Medici Chirurghi, o dei Veterinari della Provincia in cui è stato bandito il concorso, è nominato dal Medico o dal Veterinario provinciali, previa segnalazione dell' Assessore regionale alla Sanità.

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