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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973

Art. 5
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato, è nominata dal Medico provinciale competente per territorio, su segnalazione dell'Assessore regionale alla Sanità, ed è composta:
a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, con almeno dieci anni di anzianità nella carriera medesima, che la presiede;
b) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dei medici o dei farmacisti o dei chimici dello Stato o degli enti locali, con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima, escluso il Medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;
c) da due farmacisti esercenti, di cui uno non titolare, designato dall'Ordine provinciale dei Farmacisti;
d) da un professore di ruolo, fuori ruolo, aggregato o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario, trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.
La Commissione prevista dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968 n. 475 Sito esterno è nominata, nel mese di gennaio di ogni anno, dal Medico provinciale competente per territorio che la presiede ed è composta da due funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, segnalati dall'Assessore regionale alla Sanità, e da due farmacisti iscritti all'albo professionale, di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, segnalati dall' Assessore regionale alla Sanità su terna proposta dall'Ordine dei farmacisti della provincia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.

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