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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973

Art. 6
Per la nomina delle Commissioni giudicatrici di concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno, al fine della scelta dei componenti e dei segretari, già riferita a funzionari del Ministero della Sanità, ora sostituiti, ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 Sito esterno, da funzionari trasferiti o comandati alla Regione, le qualifiche richieste dalle rispettive norme sono equiparate all'anzianità di carriera nel modo seguente:
- qualifica di ispettore generale o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 12 anni di anzianità nella carriera medesima;
- qualifica di direttore di divisione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 10 anni di anzianità nella carriera medesima;
- qualifica di direttore di sezione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 5 anni di anzianità nella carriera medesima.

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