LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973
Art. 6
Per la nomina delle Commissioni giudicatrici di concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , al fine della scelta dei componenti e dei segretari, già riferita a funzionari del Ministero della Sanità, ora sostituiti, ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 , da funzionari trasferiti o comandati alla Regione, le qualifiche richieste dalle rispettive norme sono equiparate all'anzianità di carriera nel modo seguente:
- qualifica di ispettore generale o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 12 anni di anzianità nella carriera medesima;
- qualifica di direttore di divisione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 10 anni di anzianità nella carriera medesima;
- qualifica di direttore di sezione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 5 anni di anzianità nella carriera medesima.