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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973

Art. 7
La Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251 Sito esterno è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9 ed è composta da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, in servizio presso la Sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, dal Medico provinciale e dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Detta Commissione ha sede presso l'ufficio del Medico provinciale e decide sulle controversie per il rimborso delle spese di spedalità di soccorso e di assistenza di cui al citato articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251 Sito esterno.

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