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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973

Art. 8
Le norme della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per la nomina di altre Commissioni e Comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali, le cui attribuzioni siano state trasferite o delegate dagli organi centrali e periferici dello Stato alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e 15 gennaio 1972, n. 9.
In particolare, il potere di nomina attribuito al Prefetto si intende trasferito alla Regione e sarà esercitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9. Quello attribuito al Medico o al Veterinario provinciale si intende comunque conservato agli stessi ferma restando la facoltà di segnalazione dell'Assessore regionale. Per la nomina delle Commissioni e dei Comitati anzidetti, la scelta che si riferiva a funzionari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, va effettuata tra funzionari o impiegati trasferiti o comandati alla Regione, tenuto conto delle equiparazioni stabilite nell'articolo 6.

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