LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEI SETTORI SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 13 marzo 1973
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per la nomina di Commissioni e Comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9, contenente norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia - Romagna, si osservano transitoriamente le norme della presente legge, in attesa di una nuova disciplina della materia, che sarà attuata dopo l'emanazione delle leggi che conferiranno la delega delle funzioni agli enti locali, di cui all' art. 57 dello Statuto e della legge sulla organizzazione degli uffici e la loro sfera di competenza.
Art. 2
I membri non di diritto del Consiglio provinciale di Sanità sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, primo comma lettera c), della legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio è incaricato di presiedere il Consiglio provinciale di Sanità.
Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di Sanità sono disimpegnate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.
Art. 3
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti previste dagli articoli 8 e 10 del DPR 23 ottobre 1963, n. 2211 , sono presiedute da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali con almeno dieci anni di anzianità nella carriera medesima. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta, previste dall'art. 12 del suddetto decreto, sono presiedute da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, con almeno 5 anni di anzianità nella carriera medesima.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.
Delle Commissioni medesime non fa parte il componente di cui alla lettera a) dei citati articoli 8, 10 e 12.
Le Commissioni di cui al primo comma sono nominate dal Medico provinciale o dal Veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze per materia e per territorio. Il Medico o il Veterinario provinciali, per la scelta del Presidente, del componente di cui alla lettera b) e di uno dei componenti di cui alla lettera c) degli articoli 8, 10 e 12 del
DPR 23 ottobre 1963, n. 2211 e del Segretario, devono attenersi alle segnalazioni dell'Assessore regionale alla Sanità. Quello dei componenti di cui alla lettera c) dei citati articoli 8, 10 e 12, che è scelto fra una terna proposta dall'Ordine dei Medici Chirurghi, o dei Veterinari della Provincia in cui è stato bandito il concorso, è nominato dal Medico o dal Veterinario provinciali, previa segnalazione dell' Assessore regionale alla Sanità.
Art. 4
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente si applica anche per la scelta che, ai sensi dell'articolo 13 n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 4 , deve essere effettuata tra i funzionari, in possesso dei requisiti prescritti dalle rispettive disposizioni di legge, trasferiti o comandati alla Regione, del Presidente, del Segretario e dei componenti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211 , e alle lettere a) e b) degli articoli 13, 14 e 17 dello stesso decreto presidenziale nonchè, rispettivamente, alla lettera b) del citato articolo 2 e alla lettera c) dei citati articoli 13, 14 e 17.
Il Medico provinciale, quando sia il caso di avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934 n. 1265, sostituito dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854 , dovrà informarne preventivamente il Presidente della Giunta regionale, comunicando anche le sue proposte per l'eventuale applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35 del testo unico delle leggi sanitarie suddetto.
La disposizione contenuta nel primo comma si applica anche per la costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per soli titoli ai posti di Ufficiale Sanitario, prevista dall'articolo 6 del DPR 23 ottobre 1963, n. 2211 , fatta eccezione per il Presidente della Commissione, per il quale vige l'indicazione contenuta nel citato articolo 6.
Art. 5
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato, è nominata dal Medico provinciale competente per territorio, su segnalazione dell'Assessore regionale alla Sanità, ed è composta:
a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, con almeno dieci anni di anzianità nella carriera medesima, che la presiede;
b) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dei medici o dei farmacisti o dei chimici dello Stato o degli enti locali, con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima, escluso il Medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;
c) da due farmacisti esercenti, di cui uno non titolare, designato dall'Ordine provinciale dei Farmacisti;
d) da un professore di ruolo, fuori ruolo, aggregato o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario, trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.
La Commissione prevista dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968 n. 475 è nominata, nel mese di gennaio di ogni anno, dal Medico provinciale competente per territorio che la presiede ed è composta da due funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, segnalati dall'Assessore regionale alla Sanità, e da due farmacisti iscritti all'albo professionale, di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, segnalati dall' Assessore regionale alla Sanità su terna proposta dall'Ordine dei farmacisti della provincia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.
Art. 6
Per la nomina delle Commissioni giudicatrici di concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , al fine della scelta dei componenti e dei segretari, già riferita a funzionari del Ministero della Sanità, ora sostituiti, ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 , da funzionari trasferiti o comandati alla Regione, le qualifiche richieste dalle rispettive norme sono equiparate all'anzianità di carriera nel modo seguente:
- qualifica di ispettore generale o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 12 anni di anzianità nella carriera medesima;
- qualifica di direttore di divisione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 10 anni di anzianità nella carriera medesima;
- qualifica di direttore di sezione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 5 anni di anzianità nella carriera medesima.
Art. 7
La Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9 ed è composta da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, in servizio presso la Sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, dal Medico provinciale e dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Detta Commissione ha sede presso l'ufficio del Medico provinciale e decide sulle controversie per il rimborso delle spese di spedalità di soccorso e di assistenza di cui al citato articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251 .
Art. 8
Le norme della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per la nomina di altre Commissioni e Comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali, le cui attribuzioni siano state trasferite o delegate dagli organi centrali e periferici dello Stato alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e 15 gennaio 1972, n. 9.
In particolare, il potere di nomina attribuito al Prefetto si intende trasferito alla Regione e sarà esercitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9. Quello attribuito al Medico o al Veterinario provinciale si intende comunque conservato agli stessi ferma restando la facoltà di segnalazione dell'Assessore regionale. Per la nomina delle Commissioni e dei Comitati anzidetti, la scelta che si riferiva a funzionari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, va effettuata tra funzionari o impiegati trasferiti o comandati alla Regione, tenuto conto delle equiparazioni stabilite nell'articolo 6.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 marzo 1973