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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 marzo 1973, n. 15

DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEGLI ASILI NIDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE STATALE 6- 12- 1971, N. 1044.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 dell' 8 marzo 1973

Titolo PRIMO
Art. 1
E' compito dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni provvedere all'istituzione, alla gestione e al controllo degli asili nido, garantendone il coordinamento con gli altri interventi sociali nell'ambito dei rispettivi territori.
Art. 2
Il Consiglio Comunale, sulla base delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento della gestione degli asili nido.
Tale regolamento deve comunque indicare le forme di controllo e di verifica per il funzionamento dell'asilo nido e stabilire i criteri per la composizione del Consiglio di gestione dell'asilo nido e le modalità per la sua elezione.
All'interno del Consiglio di gestione degli asili nido deve essere equamente garantita la presenza di rappresentanti dei Consigli comunali o dei Consigli di quartiere o di frazione, ove esistenti, delle famiglie, degli operatori dell'asilo nido e delle formazioni sociali organizzate nel territorio comunale o consorziale.
Il regolamento inoltre deve fissare le competenze del Consiglio di gestione assicurandogli la possibilità di intervenire nella definizione dei programmi di attività dell'asilo nido, compresi gli orientamenti e i metodi educativi.
Tale regolamento deve garantire, per la gestione, la più ampia partecipazione delle famiglie, degli operatori e dei cittadini del territorio, anche attraverso le opportune forme assembleari.
Nel caso in cui l'asilo nido sia gestito da un consorzio, il regolamento è adottato dall'Assemblea del Consorzio, sentiti tutti i Consigli dei Comuni consorziati.

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