Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1973, n. 17

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 22 marzo 1973

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna assicura, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, ai gruppi consiliari costituiti secondo le norme del Regolamento del Consiglio regionale la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
Fino all'approvazione del Regolamento del Consiglio regionale, la costituzione e la consistenza numerica dei gruppi consiliari sono accertate e dichiarate, agli effetti della presente legge, dall'Ufficio di Presidenza con sua deliberazione.

Espandi Indice