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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1973, n. 17

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 22 marzo 1973

Art. 2
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il Consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all'allestimento, all'arredamento ed all'attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
In caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'economo del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al presidente subentrante.

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