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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1973, n. 17

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 22 marzo 1973

Art. 3
In conformità ad apposito disciplinare emanato dall'Ufficio di presidenza, i gruppi consiliari possono chiedere l'assegnazione di personale che, a qualsiasi titolo, presti servizio presso gli uffici della Regione Emilia - Romagna.
L'Ufficio di presidenza dispone l'assegnazione ai gruppi del personale, nell'ambito di quello dipendente, a sensi dell'art. 15 dello Statuto, dall'Ufficio stesso. Nel caso che il personale richiesto dai gruppi non appartenga a quello dipendente dall'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio provvederà previo assenso della Giunta regionale.
In caso d' impossibilità, constatata e dichiarata dall'Ufficio di presidenza, di reperire personale idoneo alla specifica funzione fra quello già in servizio presso la Regione, i gruppi consiliari possono chiedere che si provveda al reperimento ed all'assegnazione del personale loro necessario mediante conferimento di incarico a tempo determinato per lo svolgimento di compiti speciali, a sensi dello art. 61, 3 comma, dello Statuto.
L'Ufficio di Presidenza, ricevute le richieste di cui al comma precedente, promuove gli atti necessari a soddisfarle.
Gli incarichi conferiti a norma dei commi precedenti devono essere conformi alle condizioni economiche e normative stabilite al riguardo dall'Ufficio di presidenza col disciplinare di cui al primo comma.

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