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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1973, n. 17

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 22 marzo 1973

Art. 4
Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, costituito da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, di lire 300.000 mensili;
b) una quota, dipendente dalla consistenza numerica di ogni gruppo
pari a:
- lire 120.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
- lire 100.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti oltre cinque consiglieri.
L'Ufficio di presidenza liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento;
esso inoltre, sulla base delle comunicazioni ricevute dai gruppi, prende atto con propria deliberazione delle variazioni intervenute nel numero o nella composizione dei gruppi consiliari, ed adegua i contributi da corrispondere ai gruppi ai mutamenti intervenuti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cambiamento si è verificato.
I contributi di cui al presente articolo decorrono dal 15 luglio 1970. Le somme dovute ai gruppi in riferimento agli anni 1970, 1971 e 1972 sono pagate in unica soluzione, al netto degli acconti già corrisposti.

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