LEGGE REGIONALE 21 marzo 1973, n. 17
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 22 marzo 1973
Art. 5
A titolo di copertura del costo del personale che, con riferimento al periodo dal 15 luglio 1970 al giorno di entrata in vigore della presente legge, ha prestato attività presso i gruppi consiliari con oneri a loro carico, è corrisposto a ciascun gruppo
un contributo " una tantum " nelle seguenti misure:
- gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri: lire 12.000.000;
- gruppi comprendenti da sei a quindici consiglieri: lire 18.000.000;
- gruppi comprendenti oltre quindici consiglieri: lire 21.000.000.