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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1973, n. 17

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 22 marzo 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna assicura, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, ai gruppi consiliari costituiti secondo le norme del Regolamento del Consiglio regionale la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
Fino all'approvazione del Regolamento del Consiglio regionale, la costituzione e la consistenza numerica dei gruppi consiliari sono accertate e dichiarate, agli effetti della presente legge, dall'Ufficio di Presidenza con sua deliberazione.
Art. 2
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il Consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all'allestimento, all'arredamento ed all'attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
In caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'economo del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al presidente subentrante.
Art. 3
In conformità ad apposito disciplinare emanato dall'Ufficio di presidenza, i gruppi consiliari possono chiedere l'assegnazione di personale che, a qualsiasi titolo, presti servizio presso gli uffici della Regione Emilia - Romagna.
L'Ufficio di presidenza dispone l'assegnazione ai gruppi del personale, nell'ambito di quello dipendente, a sensi dell'art. 15 dello Statuto, dall'Ufficio stesso. Nel caso che il personale richiesto dai gruppi non appartenga a quello dipendente dall'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio provvederà previo assenso della Giunta regionale.
In caso d' impossibilità, constatata e dichiarata dall'Ufficio di presidenza, di reperire personale idoneo alla specifica funzione fra quello già in servizio presso la Regione, i gruppi consiliari possono chiedere che si provveda al reperimento ed all'assegnazione del personale loro necessario mediante conferimento di incarico a tempo determinato per lo svolgimento di compiti speciali, a sensi dello art. 61, 3 comma, dello Statuto.
L'Ufficio di Presidenza, ricevute le richieste di cui al comma precedente, promuove gli atti necessari a soddisfarle.
Gli incarichi conferiti a norma dei commi precedenti devono essere conformi alle condizioni economiche e normative stabilite al riguardo dall'Ufficio di presidenza col disciplinare di cui al primo comma.
Art. 4
Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, costituito da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, di lire 300.000 mensili;
b) una quota, dipendente dalla consistenza numerica di ogni gruppo
pari a:
- lire 120.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
- lire 100.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti oltre cinque consiglieri.
L'Ufficio di presidenza liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento;
esso inoltre, sulla base delle comunicazioni ricevute dai gruppi, prende atto con propria deliberazione delle variazioni intervenute nel numero o nella composizione dei gruppi consiliari, ed adegua i contributi da corrispondere ai gruppi ai mutamenti intervenuti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cambiamento si è verificato.
I contributi di cui al presente articolo decorrono dal 15 luglio 1970. Le somme dovute ai gruppi in riferimento agli anni 1970, 1971 e 1972 sono pagate in unica soluzione, al netto degli acconti già corrisposti.
Art. 5
A titolo di copertura del costo del personale che, con riferimento al periodo dal 15 luglio 1970 al giorno di entrata in vigore della presente legge, ha prestato attività presso i gruppi consiliari con oneri a loro carico, è corrisposto a ciascun gruppo
un contributo " una tantum " nelle seguenti misure:
- gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri: lire 12.000.000;
- gruppi comprendenti da sei a quindici consiglieri: lire 18.000.000;
- gruppi comprendenti oltre quindici consiglieri: lire 21.000.000.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, ammontanti, al lordo di tutte le somme già erogate a titolo di acconto, a lire 224.500.000 per gli esercizi finanziari 1972 e precedenti, ed a lire 88.500.000 per l'esercizio finanziario
1973, si fa fronte:
- quanto a lire 70.000.000, con i fondi provenienti dall'apposito capitolo di spesa inserito nel riparto della spesa, di cui al DM 5 giugno 1970, per l'esercizio 1971;
- quanto a lire 92.000.000, con i fondi provenienti dal capitolo 00100 (Spese per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1972;
- quanto a lire 151.000.000, con la disponibilità del capitolo 00300 (Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1973, il cui stanziamento è elevato di lire 9.000.000 mediante storno dal capitolo 00110.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della seguente legge, ammontanti a lire 99.000.000, si fa fronte con la disponibilità del capitolo 00300 (Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1973, il cui stanziamento è ulteriormente elevato di lire 99.000.000 mediante storno dal capitolo 00110.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA:
a)variazioni in diminuzione:
lo stanziamento di cui al capitolo 00110 è ridotto di lire 108.000.000;
b) variazioni in aumento:
lo stanziamento di cui al capitolo 00300 (Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari) è aumentato di lire 108.000.000.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 marzo 1973

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