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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 18

NORME PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO EMILIANO - ROMAGNOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20- 10- 1971, N. 912 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 26 marzo 1973

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Determinazione delle zone depresse
Art. 3 - Programma degli investimenti
Art. 4 - Programma degli interventi
Art. 5 - Esecuzione delle opere
Art. 6 - Erogazione del finanziamento
Art. 7 - Copertura della spesa
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
La presente legge disciplina gli interventi della Regione nelle zone depresse del territorio regionale, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 Sito esterno, ai sensi e per gli effetti della legge 20 ottobre 1971, n. 912 Sito esterno.
Art. 2
Determinazione delle zone depresse
Agli effetti della presente legge, sono zone depresse del territorio regionale quelle già dichiarate tali dallo Stato in applicazione degli artt. 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614 Sito esterno.
Art. 3
Programma degli investimenti
Il fondo di L.2.000.000.000 assegnato alla Regione Emilia - Romagna con la deliberazione del CIPE del 7 marzo 1972, in attuazione dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1971, n. 912 Sito esterno, è ripartito, agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo il seguente programma di investimenti:
A) Opere attinenti al settore della bonifica e alla sistemazione idraulica e forestale L.700.000.000
B) Acquedotti e fognature L.1.100.000.000
C) Viabilità ordinaria non statale L.200.000.000 Totale L.2.000.000.000
Art. 4
Programma degli interventi
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e previa consultazione degli enti locali, approva i programmi degli interventi relativi alle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3.
Per la determinazione dei programmi di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani si deve tenere conto di quelle opere che, oltre ad essere di pubblico interesse, consentono anche di favorire l'occupazione di mano d' opera.
Art. 5
Esecuzione delle opere
L'esecuzione delle opere è normalmente affidata alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali della regione, che vi provvedono nei modi di legge. In questo caso i progetti esecutivi degli interventi di cui alla presente legge e le relative eventuali varianti in corso d' opera sono deliberati dagli enti affidatari ed approvati dalla Giunta regionale la quale procede anche all'affidamento dei lavori in concessione agli Enti stessi.
Parimenti è di competenza della Giunta regionale l'approvazione dei progetti relativi ad opere che la Regione intenda eseguire direttamente.
Nei casi indicati nei precedenti primo e secondo comma, l'approvazione dei progetti è preceduta dall' acquisizione dei pareri degli organi tecnici, obbligatori per legge.
Sono in ogni caso di competenza della Giunta regionale la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo.
Art. 6
Erogazione del finanziamento
All'erogazione del finanziamento delle opere agli enti affidatari ai sensi degli articoli precedenti, la Giunta provvede nelle seguenti misure:
- 30%, previa produzione da parte degli enti interessati dell'atto formale di consegna dei lavori oppure di dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di conduzione in economia degli stessi;
- 30%, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa da parte degli enti di almeno 2/ 3 della precedente erogazione;
- 30% del rimanente finanziamento, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/ 3 della seconda erogazione;
- il rimanente decimo, di garanzia, a collaudo avvenuto.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme per la esecuzione delle opere pubbliche approvate con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni.
Art. 7
Copertura della spesa
Alla spesa di cui alla presente legge si fa fronte mediante la iscrizione dei capitoli di cui al successivo art. 8 sullo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1972, previa iscrizione della nuova entrata di L.2.000.000.000 sul Capitolo 15200 già previsto per memoria nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio stesso.
Art. 8
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA Sito esterno Sito esterno
a) Variazioni in aumento: Sito esterno Sito esterno
Cap.15200 - " Assegnazioni ai sensi della legge 20 ottobre 1971, n. 912 Sito esterno - Finanziamento degli interventi nelle zone depresse del Centro - Nord "
L.2.000.000.000 Sito esterno Sito esterno
PARTE SPESA Sito esterno Sito esterno Sito esterno
a) Variazioni in aumento: Sito esterno Sito esterno
Cap.67230 - " Spese per la realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 Sito esterno - Opere attinenti al settore della bonifica ed alla sistemazione idraulica e forestale " (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Categoria 1a - Rubrica 3a) Sito esterno
Sito esternoL.700.000.000
Cap.73230 - " Spese per la realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 Sito esterno - Acquedotti e fognature ". (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Categoria 1a - Rubrica 16a) Sito esterno
Sito esternoL.1.100.000.000
Cap.74680 - " Spese per la realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 Sito esterno - Viabilità ordinaria non statale ". (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Categoria 1a - Rubrica 19a)
L.200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 marzo 1973

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