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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1973, n. 20

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 6 aprile 1973

Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata a concedere, con decorrenza dall'1 novembre 1972, contributi in conto interessi per la concessione, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, e di cooperative agricole dell'Emilia - Romagna.
Detti contributi sono pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissioni e spese accessorie - e una quota, corrispondente al tasso del 3%, che resta a carico dei beneficiari.
I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi con preferenza a coltivatori diretti proprietari e fittavoli, a mezzadri, a coloni, nonchè a cooperative di conduzione terreni, a cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed a stalle sociali.
Allorchè titolari del prestito siano imprenditori agricoli non associati, i contributi regionali di cui al presente articolo non possono essere concessi per una quota globale di prestito superiore a lire 4 milioni.
I contributi di cui al primo comma sono concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno, e secondo i criteri di cui all'art. 11 del DM 20 gennaio 1967, concernente l'applicazione della legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno, salvo per quanto attiene ai limiti di cui al comma precedente.
Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte con atto di Giunta regionale a favore di ciascun istituto od ente autorizzato provvede la Giunta stessa sulla base di appositi resoconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate, conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite dalla Giunta regionale.
L'importo del concorso regionale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50%.
L'importo complessivo dei contributi è fissato in lire 2.400.000.000, dei quali lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1972 e lire 1.200.000.000 a carico dell' esercizio 1973.

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