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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1973, n. 20

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 6 aprile 1973

Art. 3
Il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti da parte di cooperative o loro consorzi.
Il Consiglio regionale è altresì autorizzato a concedere contributi in conto ammortamento dei mutui integrativi contratti dai beneficiari degli interventi di cui al primo comma del presente articolo per il finanziamento dell'intera differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile ed il contributo in conto capitale loro concesso nella misura di cui agli artt. 9 e 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno.
Il contributo è pari alla differenza fra le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi previsti nell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno. Esso viene stanziato per complessive 22 annualità, tenuto conto di due anni di preammortamento e venti anni di ammortamento mutuo.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo i criteri di cui agli artt. 9 e 15 del DM 20 gennaio 1967 concernenti l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno.
Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma del presente articolo è disposto lo stanziamento della somma di lire 2.140.000.000 a carico dell'esercizio 1972 e di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1973.
Per il finanziamento degli interessi di cui al secondo comma del presente articolo sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti limiti di impegno: L.110.000.000 per l'esercizio 1972; L.60.000.000 per l'esercizio 1973.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.110.000.000 per l'esercizio 1972; L.170.000.000 per l'esercizio 1973; L.170.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1993; L.60.000.000 per l'esercizio 1994.

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