LEGGE REGIONALE 04 aprile 1973, n. 20
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 6 aprile 1973
Art. 4
I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della presente legge, allorchè accordati ad imprenditori agricoli appartenenti ad una delle categorie elencate nel primo comma dell'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364
, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454
ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966 n. 910
e successive integrazioni e modificazioni se ed in quanto applicabili.


