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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1973, n. 20

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 6 aprile 1973

Art. 4
I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della presente legge, allorchè accordati ad imprenditori agricoli appartenenti ad una delle categorie elencate nel primo comma dell'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454 Sito esterno ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno e successive integrazioni e modificazioni se ed in quanto applicabili.

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