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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1973, n. 20

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 6 aprile 1973

Art. 5
L'istruttoria delle domande di finanziamento, di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge, viene affidata agli Ispettorati agrari provinciali.
L'istruttoria delle pratiche di cui all'art. 2, è affidata agli istituti finanziatori, i quali, per le domande di finanziamento di importo superiore a L.60.000.000, sono tenuti a chiedere il nulla osta dell'Ispettorato Agrario provinciale competente per territorio.
Le decisioni di cui ai commi precedenti sono adottate dai predetti ispettorati, sentito il parere di un' apposita commissione provinciale nominata dalla Giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni cooperative e professionali maggiormente rappresentative.

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