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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1973, n. 20

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 6 aprile 1973

Art. 6
Sulle iniziative di cui all'art. 3 ha facoltà di esprimersi la Provincia.
La Provincia predetta si esprime entro 20 giorni dal ricevimento di copia delle istruttorie da parte dei competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura.

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