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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1973, n. 20

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 6 aprile 1973

Art. 7
Al finanziamento delle spese di cui agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, si provvede per l'esercizio 1972 con la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso mediante:
a) il prelievo, dal fondo indiviso di cui al cap. 48100, della somma di lire 500.000.000 a parziale copertura della spesa di cui all'art. 2, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione;
b) il prelievo dal fondo indiviso di cui al cap. 75100 della somma di lire 1.550.000.000, a parziale copertura delle spese di cui all'art. 3, primo e secondo comma, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione;
c) la iscrizione al cap. 04200 dello stato di previsione dell'entrata, già inserito per memoria nel bilancio per l'esercizio 1972, della nuova entrata di lire 1.400.000.000 corrispondente alla ripartizione per il 1972 del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 Sito esterno per la quota assegnata alla Regione Emilia - Romagna con decreto in data 26 luglio 1972 del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, intendendo tale maggiore entrata destinata a saldo di copertura delle spese di cui ai precedenti artt. 1 e 2 per lire 700.000.000, ed a saldo di copertura delle spese di cui al precedente art. 3 per lire 700.000.000.
Per l'esercizio 1973, alla copertura finanziaria della spesa di lire 520.000.000 risultante dalla differenza fra la spesa globale stanziata dalla presente legge per l'esercizio 1972, detratta la parte finanziaria in via straordinaria con la nuova entrata di L.1.400.000.000, e la spesa globale stanziata per l'esercizio 1973, l' Amministrazione regionale fa fronte:
a) quanto a lire 420.000.000 con l'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo comune assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno;
b) quanto a lire 100.000.000 mediante la riduzione del fondo indiviso di cui al Cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione stesso.

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