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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1973, n. 20

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 6 aprile 1973

Art. 9
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, ivi compresi i programmi di riparto dei fondi di cui all' art. 2 della presente legge tra gli Enti e gli Istituti di credito ed i provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 1, per la singola spesa ammessa a contributo, sono adottati dalla Giunta regionale avvalendosi del concorso della competente Commissione consiliare.

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