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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 21

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI) ED INVALIDI CIVILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 dell' 11 maggio 1973

Art. 1
Per promuovere l'intervento dello Stato che, nell' ambito della riforma sanitaria, deve assicurare una parificazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche a tutti i cittadini, è istituito limitatamente all'esercizio 1973 a carico del bilancio della Regione Emilia - Romagna un fondo di lire 700.000.000 per contribuire alla estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) e agli invalidi civili che non ne usufruiscano ad altro titolo.
L'intervento della Regione si attua tramite i Comuni, i quali possono aderire previa deliberazione.
In caso di mancata adesione, la Regione, previa intesa con i Comuni interessati, si avvale degli uffici e dei servizi comunali ai sensi dell'art. 57 dello Statuto e dell'art. 118 della Costituzione Sito esterno.

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