Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 21

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI) ED INVALIDI CIVILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 dell' 11 maggio 1973

Art. 3
I Comuni erogano in forma diretta agli aventi diritto il contributo della Regione, fino alla copertura del 50% della spesa sostenuta.
I Comuni che abbiano aderito nelle forme di cui all'art. 1, si avvalgono, per la gestione del fondo messo a disposizione dalla Regione, di appositi comitati, presieduti dal Sindaco o da un suo delegato, che assicurino la partecipazione ed il controllo da parte di tutte le categorie interessate, nonchè della minoranza consiliare.
I Comuni possono integrare con altri stanziamenti le quote messe a disposizione dalla Regione per estendere l'assistenza farmaceutica alle categorie previste nella presente legge.
Con la deliberazione di cui all'articolo 1 sono previste la composizione della Commissione, le modalità di erogazione del contributo, nonchè le eventuali forme di integrazione del contributo stesso.
Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti che siano iscritti nei ruoli per l'imposta di famiglia per un reddito superiore a 2 (due) milioni.

Espandi Indice