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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 21

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI) ED INVALIDI CIVILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 dell' 11 maggio 1973

Art. 4
Le modalità esecutive circa il contributo regionale per l'estensione dell'assistenza farmaceutica alle categorie di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno fissate da un apposito regolamento di attuazione che il Consiglio regionale, sulla base di intese con la sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, approverà entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

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