LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 21
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI) ED INVALIDI CIVILI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 dell' 11 maggio 1973
Art. 7
Il fondo, di cui all'articolo 1, è ripartito con decreti del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sulla base dei criteri determinati nel regolamento di attuazione.