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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 21

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI) ED INVALIDI CIVILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 dell' 11 maggio 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per promuovere l'intervento dello Stato che, nell' ambito della riforma sanitaria, deve assicurare una parificazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche a tutti i cittadini, è istituito limitatamente all'esercizio 1973 a carico del bilancio della Regione Emilia - Romagna un fondo di lire 700.000.000 per contribuire alla estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) e agli invalidi civili che non ne usufruiscano ad altro titolo.
L'intervento della Regione si attua tramite i Comuni, i quali possono aderire previa deliberazione.
In caso di mancata adesione, la Regione, previa intesa con i Comuni interessati, si avvale degli uffici e dei servizi comunali ai sensi dell'art. 57 dello Statuto e dell'art. 118 della Costituzione Sito esterno.
Art. 2
Si intendono come aventi diritto al contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1:
a) coloro che godono di trattamento pensionistico in virtù della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 Sito esterno;
b) i titolari di pensioni ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 Sito esterno;
c) i titolari di pensione erogata dalla gestione speciale istituita presso l'INPS dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 Sito esterno;
d) gli invalidi civili come definiti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno.
Art. 3
I Comuni erogano in forma diretta agli aventi diritto il contributo della Regione, fino alla copertura del 50% della spesa sostenuta.
I Comuni che abbiano aderito nelle forme di cui all'art. 1, si avvalgono, per la gestione del fondo messo a disposizione dalla Regione, di appositi comitati, presieduti dal Sindaco o da un suo delegato, che assicurino la partecipazione ed il controllo da parte di tutte le categorie interessate, nonchè della minoranza consiliare.
I Comuni possono integrare con altri stanziamenti le quote messe a disposizione dalla Regione per estendere l'assistenza farmaceutica alle categorie previste nella presente legge.
Con la deliberazione di cui all'articolo 1 sono previste la composizione della Commissione, le modalità di erogazione del contributo, nonchè le eventuali forme di integrazione del contributo stesso.
Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti che siano iscritti nei ruoli per l'imposta di famiglia per un reddito superiore a 2 (due) milioni.
Art. 4
Le modalità esecutive circa il contributo regionale per l'estensione dell'assistenza farmaceutica alle categorie di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno fissate da un apposito regolamento di attuazione che il Consiglio regionale, sulla base di intese con la sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, approverà entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.
Art. 5
L'onere complessivo di lire 700.000.000, derivante dalla presente legge, farà carico:
- quanto a lire 200.000.000 al fondo indiviso di cui al Cap. 48100 del Bilancio per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64; Sito esterno
- quanto a lire 500.000.000 al fondo indiviso di cui al Cap. 48100 del Bilancio per l'esercizio 1973.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973, sono apportate le seguenti variazioni:
a) variazione in aumento bilancio 1973 Cap. 17050 " Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili, che non ne usufruiscano ad altro titolo " (Titolo 1 - Sezione 3a - Categoria 4a - Rubrica 4a) L.700.000.000
b) variazione in diminuzione bilancio 1973 Cap. 48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " elenco n. 2 annesso al Bilancio 1973 L.500.000.000
Art. 7
Il fondo, di cui all'articolo 1, è ripartito con decreti del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sulla base dei criteri determinati nel regolamento di attuazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 maggio 1973

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