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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 giugno 1973, n. 22

INTEGRAZIONE DELLA SOMMA STANZIATA CON LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1972, N. 12 RELATIVA A PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 9 giugno 1973

Art. 3
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1973 a lire 1.000.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante il prelievo di pari somma dal fondo di cui al Capitolo 75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ", secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al Bilancio 1973.

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