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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 giugno 1973, n. 22

INTEGRAZIONE DELLA SOMMA STANZIATA CON LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1972, N. 12 RELATIVA A PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 9 giugno 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' autorizzata la spesa di L.1.000.000.000 sull'esercizio 1973, ad integrazione della somma prevista all' art. 1 della legge 22 novembre 1972, n. 12 Sito esterno, relativa a " Provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane ".
Art. 2
La somma globale di L.2.000.000.000, che si rende così disponibile, sarà utilizzata per il finanziamento delle iniziative relativamente alle quali sia stata presentata domanda di contributo con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 4 della legge regionale 22 novembre 1972, n. 12.
Art. 3
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1973 a lire 1.000.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante il prelievo di pari somma dal fondo di cui al Capitolo 75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ", secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al Bilancio 1973.
Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 vengono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA:
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.1.000.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.70100 " Contributi a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività artigiane " (Legge regionale 22- 11- 1972 n. 12) (Capitolo nuova istituzione) (Titolo II, Sezione IV, Categoria 11a, Rubrica 10a) L.1.000.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'articolo 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 giugno 1973

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