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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 10
Coordinatore
La Giunta, sentita la Commissione bilancio e affari generali, può attribuire fino a 16 collaboratori regionali appartenenti al settimo livello funzionale - retributivo l'incarico di coordinatore.
L'incarico di coordinatore ha durata triennale ed è rinnovabile.
Al coordinatore viene corrisposta, per la durata dell'incarico, la retribuzione da esso percepita nel settimo livello funzionale - retributivo, maggiorata del 20%.
La mancata conferma dell'incarico di coordinatore comporta il riassorbimento con i miglioramenti economici della differenza fra le due retribuzioni.
L'incarico di coordinatore può essere in ogni momento revocato con provvedimento motivato della Giunta, sentita la Commissione bilancio e affari generali, a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti a norma dell'art. 42.
La revoca comporta il riassorbimento con gli aumenti periodici e i miglioramenti economici della differenza fra le due retribuzioni. Nei tre anni successivi alla revoca, l'incarico di coordinatore non potrà essere di nuovo conferito allo stesso collaboratore.
L'incarico di coordinatore può essere anche attribuito a persone estranee all'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 61, comma III, dello Statuto.

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