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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 100
Compensi per partecipazione a commissioni
Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai collaboratori della Regione i quali, su designazione della Amministrazione regionale, o in virtù dell'ufficio ricoperto presso di essa, partecipino a commissioni di esame e simili, sono direttamente versati alla Tesoreria della Regione.
Ai collaboratori regionali interessati verrà riconosciuta l'eventuale indennità di missione ed il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario di ufficio.
Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni di esame e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni di cui all'art. 36.
Le somme così introitate verranno, secondo modalità e nei limiti quantitativi da determinarsi di intesa con le rappresentanze sindacali di categoria e da stabilirsi con apposita deliberazione consiliare, destinate ad iniziative di carattere sociale a favore del personale regionale.

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