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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 102
Determinazione dei valori orario e giornaliero della retribuzione e del compenso orario per prestazioni straordinarie
Il valore orario della retribuzione è determinato in base al seguente rapporto: stipendio annuo in godimento più classi di stipendio ed aumenti periodici ed eventuali indennità, diviso per il numero delle ore di servizio settimanali moltiplicate per cinquantadue.
Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana.
Il compenso orario per prestazioni straordinarie viene determinato sulla base dell'ammontare lordo dello stipendio mensile iniziale dei rispettivi livelli funzionali - retributivi aumentato dell'indennità integrativa speciale, diviso per il coefficiente 156 e maggiorato del 25% per prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50% per prestazioni straordinarie notturne o festive. Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

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