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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 105
Dimissioni
Il collaboratore regionale può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla Giunta almeno trenta giorni prima della data in cui il collaboratore intende lasciare il servizio.
Se entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni la Giunta non ha provveduto a comunicare al collaboratore l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate.
L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata esclusivamente quando sia in corso un procedimento disciplinare a carico del collaboratore.
Si applicano, quanto alle dimissioni della collaboratrice coniugata, le norme di cui all'art. 126 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno.

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