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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 108
Collocamento a riposo
Il collaboratore regionale è collocato a riposo di ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio effettivo.

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