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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 109
Inquadramento del personale trasferito o comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di comando, alla Regione
Il personale trasferito alla Regione a norma dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, a norma dell'articolo 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno e del
DM 1 agosto 1972 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonchè quello comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di comando, a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, viene inquadrato, eventualmente anche in soprannumero, in uno dei livelli funzionali - retributivi previsti dall'articolo 9, sulla base delle corrispondenze indicate nella Tabella B allegata.
L'inquadramento ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di cui all'art. 120. La decorrenza agli effetti giuridici è fissata al 1 aprile 1972 o a quella posteriore data nella quale il personale ha iniziato il servizio presso la Regione. Nei confronti del personale trasferito a norma dell'art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno, la decorrenza giuridica è fissata al 1 luglio 1972. Il collaboratore il cui stato giuridico ha subito variazioni in data successiva a quelle sopraindicate, verrà inquadrato, agli effetti giuridici, dalla data della intervenuta modificazione, con facoltà, peraltro, di optare per la decorrenza generale, nel qual caso in sede di primo inquadramento non fruisce degli effetti della variazione verificatasi.
La decorrenza economica è fissata dalla data di effettivo inizio delle prestazioni presso la Regione.
Il personale delle Amministrazioni dello Stato comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di formale procedura di comando alla Regione per le esigenze della prima costituzione degli uffici, a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, è inquadrato - anche in pendenza dell'emanazione del provvedimento con il quale a mente del penultimo comma dell'art. 68 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 Sito esterno, vengono ad esso applicate le disposizioni di cui ai precedenti commi dello stesso articolo - sulla base della qualifica ad esso spettante a norma del primo comma dello stesso articolo 68.
Il personale comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di procedura di comando, viene inquadrato, a domanda, nei livelli funzionali - retributivi di cui alla presente legge.
La domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla data nella quale l'Amministrazione avrà comunicato, nel corso della procedura per l'inquadramento, la posizione economica che il collaboratore conseguirà per effetto dell'inquadramento stesso.
Qualora sia richiesto, o proposto d' ufficio, l'inquadramento nel livello funzionale - retributivo immediatamente superiore, ai sensi del successivo art. 115, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data della comunicazione del provvedimento della Commissione paritetica di cui all'art. 115, primo comma.

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