LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 110
Valore parametrale attribuito ai livelli funzionali - retributivi in sede di primo inquadramento
Ai livelli funzionali - retributivi, nei quali a norma dell'art. 109 viene inquadrato in sede di primo inquadramento il personale di cui allo stesso articolo, sono attribuiti, tenuto conto dei benefici previsti dall'art. 68 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 , i parametri sotto indicati:
1 livello: parametro 100 stipendio annuo lordo 1.250.000
2 livello: parametro 145 stipendio annuo lordo 1.812.500
3 livello: parametro 175 stipendio annuo lordo 2.187.500
4 livello: parametro 225 stipendio annuo lordo 2.812.500
5 livello: parametro 275 stipendio annuo lordo 3.437.500
6 livello: parametro 315 stipendio annuo lordo 3.937.500
7 livello: parametro 360 stipendio annuo lordo 4.500.000
Per il personale indicato all'articolo 109 la progressione economica di cui all'art. 97 opera sui parametri che il comma precedente attribuisce ai diversi livelli funzionali - retributivi.