Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 112
Anzianità di servizio
In sede di primo inquadramento ed ai soli effetti economici la Regione riconosce al personale di cui all'art. 109 il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza con le seguenti modalità: 100% per il servizio effettuato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento, 80% per il servizio effettuato in carriere inferiori.
E' pure valutato per intero il servizio prestato in enti di diritto pubblico soppressi, i cui dipendenti sono stati inquadrati con provvedimento legislativo nei ruoli dello Stato.
Gli effetti economici del riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo hanno applicazione: per il 50% dalla data stabilita dall'art. 109 per la decorrenza economica dell'inquadramento, per il 25% dal 1 gennaio 1974 e per il residuo 25% dal 1 gennaio 1975.
L'attribuzione differita al 1 gennaio 1974 ed al 1 gennaio 1975 viene anticipata nel caso di presentazione da parte del collaboratore regionale di domanda di collocamento a riposo. In tale caso l'attribuzione degli aumenti periodici differiti alle date sopraindicate viene effettuata dal trentesimo giorno antecedente a quello indicato dall'interessato per il proprio collocamento a riposo.
Il disposto del 3 comma del presente articolo non si applica al personale che, nell'ente di provenienza, ha già ottenuto il riconoscimento, agli effetti economici, di una anzianità di servizio la quale, valutata a norma dell'articolo 97, comporta una progressione economica superiore al 50%. Gli effetti economici del riconoscimento di cui al primo comma si applicano in tal caso come segue:
- alla data stabilita dall'art. 109 per la decorrenza economica dell'inquadramento viene liquidata, in luogo del 50%, la maggior percentuale da determinarsi in base all'anzianità già riconosciuta nell' ente di provenienza, valutata con i criteri dell' art. 97;
- al 1 gennaio 1974 viene liquidata la metà della eventuale differenza fra il 100% e la percentuale di cui al punto che precede ed il residuo al 1 gennaio 1975.

Espandi Indice